CIA Imperia INFORMA con la circolare sul registro per la tracciabilità dei rifiuti.
È stata emessa da CIA-Agricoltori Italiani la circolare relativa al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), in attuazione di quanto disposto dall’art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006 e dalla Strategia nazionale per l’economia circolare. Il sistema consente di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili per le attività di vigilanza e controllo, nonché per le politiche ambientali adottate dal MASE.
Dall’8 novembre 2023 è attivo il portale www.rentri.gov.it, da cui è possibile accedere alla normativa, ai decreti direttoriali e alle notizie legate al RENTRI, nonché a una sezione dedicata all’assistenza e al supporto per orientarsi tra i nuovi obblighi.
CHI DEVE ISCRIVERSI AL RENTRI?
– enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
– produttori di rifiuti pericolosi;
– enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
– Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
– Comuni o loro consorzi e comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Questi soggetti devono accreditarsi nella piattaforma telematica dedicata per la trasmissione dei dati inerenti alla gestione dei rifiuti.
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi.
SOGGETTI NON OBBLIGATI
Sono esclusi dall’obbligo tutte le imprese o enti che producono solo rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti o che, a prescindere dal numero di dipendenti, rientrano nelle seguenti attività:
• Attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del
codice civile, e della pesca;
• Attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
• Attività commerciali;
• Attività di servizio;
• Attività sanitarie;
• Veicoli fuori uso.
ATTENZIONE: I soggetti esclusi non dovranno iscriversi al RENTRI pagando il relativo contributo, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno comunque registrarsi al RENTRI per poter vidimare digitalmente ed emettere il FIR, che sia digitale o cartaceo.
ADEMPIMENTI SOGGETTI OBBLIGATI:
Se le imprese producono anche un solo rifiuto pericoloso, dovranno iscriversi al RENTRI seguendo il cronoprogramma specifico pagando il contributo e saranno soggetti, per quel singolo rifiuto, agli obblighi di:
• Tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale;
• Emissione del FIR in formato digitale;
• Trasmissione dei dati al RENTRI dei dati dei registri e dei FIR.
Obblighi degli imprenditori agricoli
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche:
– dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti;
– dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti;
– dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti
incluso anche i soggetti non organizzati in imprese.
SANZIONI
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M.04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da €1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi dalla di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
Mancata o incompleta trasmissione dei dati
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.
Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59. Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
Si ricorda che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha predisposto un apposito sito internet –www.rentri.gov.it – specificamente dedicato all’argomento.
Si ricorda infine che è in fase di conversione in legge il decreto del Governo recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cd Milleproroghe) con cui potrebbe slittare la data del 13 febbraio 2025 per l’iscrizione dei produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti e l’applicabilità delle sanzioni.